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Dalla legge di conversione introdotte all'art. 103 importanti disposizione relative ai termini di validità dei titoli edilizi Con la Legge di conversione n. 27 del 24/4/2020 è stato integrato e modificato l’art.103 del Decreto legge n. 18/2020 inerente la “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.
Nell’ambito della conversione in legge, sono state introdotte all’art. 103 nuove importanti disposizioni concernenti i termini di validità di procedimenti abilitativi edilizi quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilità, dei relativi termini di inizio e fine lavori, nonché dei termini di validità di altri procedimenti anche non edilizi quali autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni ambientali comunque denominate, piani di lottizzazione, convenzioni urbanistiche e tutto quanto meglio specificato nel testo di legge al quale si rimanda. In particolare: · Termini di validità e decadenza permesso di costruire I termini di inizio e di ultimazione dei lavori per l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). · SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità I termini concernenti le SCIA edilizie e le Segnalazioni certificate di agibilità, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). · Autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali I termini di autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). Si precisa inoltre che i termini di sospensione dei procedimenti indicati al comma 1 dell’art. 103 della legge di conversione devono essere coordinati con la proroga stabilita dall’art. 37 del DL. n. 23 dell’8/4/2020. Ne deriva che resta confermato che non si deve computare nel calcolo dei termini del procedimento: - il periodo cha va dal 23.02.2020 al 15.05.2020, per i procedimenti iniziati in data antecedente al 23.02.2020; - il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15.05.2020, per i procedimenti avviati dopo il 23.02.2020. Per consultare il testo della legge accedere al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg
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